PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. È riconosciuto lo specifico ruolo delle giovani generazioni, di età compresa tra i quindici e i trenta anni, nel processo di sviluppo del Paese al fine di promuovere politiche finalizzate alla partecipazione sul piano culturale e sociale mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa, promuovendo la loro rappresentanza nella società e nelle istituzioni, in particolare quelle locali, sia come singoli, sia nelle forme associate ed aggregate, favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
      2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia, gli enti locali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato promuovono, coordinano ed attuano interventi volti a garantire il sostegno ai diritti dei giovani e lo sviluppo dell'associazionismo giovanile, sostengono «progetti-giovani» e programmano politiche di piano per le giovani generazioni sia a livello locale che nazionale.
      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Piano nazionale per le politiche giovanili).

      1. Il Governo adotta il Piano nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato «Piano», nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, con cadenza triennale. Il Piano è adottato con deliberazione

 

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del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5 della presente legge, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
      2. Sul Piano è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla richiesta.
      3. Il primo Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni e per l'attuazione delle finalità della presente legge.
      5. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

          a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, con particolare riguardo alla familiarizzazione con i nuovi sistemi informatici avanzati, tenuto conto delle attività integrative svolte in ambito scolastico;

          b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, a livello locale, nazionale ed internazionale;

          c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, delle tradizioni locali, regionali e nazionali, dei beni ambientali e del sistema delle aree naturali protette;

          d) attività sportive e turistico-ricreative;

          e) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità;

          f) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanili;

 

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          g) educazione al rispetto della vita; al rispetto della salute e dell'ambiente; al rispetto delle altrui determinazioni in campo politico e religioso; alla solidarietà e alla tolleranza; alla lotta ad ogni forma di tossicodipendenza; alla lotta contro gli abusi di psicofarmaci a scopo non terapeutico; alla sicurezza stradale, con progetti mirati ai giovani utenti, anche autogestiti;

          h) sensibilizzazione e educazione allo scopo di garantire un pieno diritto di cittadinanza delle giovani generazioni;

          i) partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica;

          l) scambi internazionali, con particolare riguardo al territorio europeo allo scopo di formare le future generazioni di cittadini dell'Unione europea.

      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sono adottate le disposizioni organizzative per assicurare all'elaborazione del Piano il supporto delle competenze specifiche delle amministrazioni dello Stato, nonché del Consiglio nazionale del giovani di cui all'articolo 5, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del CNEL, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di cooperazione sociale e di promozione sociale nonché delle organizzazioni di volontariato presenti nel Forum permanente del terzo settore. Ogni organismo è rappresentato da un suo delegato.

Art. 3.
(Finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali).

      1. Considerata la priorità rappresentata dal perseguimento degli obiettivi della presente

 

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legge, per l'approvazione dei programmi e dei progetti che ad essa fanno riferimento, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007 per il finanziamento del Fondo.
      2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al medesimo comma 1 e sono ripartite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le regioni proporzionalmente alla presenza dei giovani sul territorio.
      3. Una percentuale pari al 70 per cento della quota annuale di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 5 per cento è riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5. La restante percentuale, pari al 25 per cento, è riservata alle attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, è istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di seguito denominata «Agenzia», con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. L'Agenzia, di intesa con il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo

 

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5, nonché con l'eventuale partecipazione finanziaria di soggetti terzi, promuove:

          a) la realizzazione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali «Informagiovani»;

          b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

          c) l'avvio di ricerche e di indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, centri studi, fondazioni, enti di ricerca ed università, finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

          d) l'instaurazione di relazioni con le strutture della Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili;

          e) l'incentivazione alla realizzazione di iniziative e programmi di scambio e di educazione informale promossi dalla Unione europea;

          f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e le aggregazioni giovanili a carattere locale, nazionale ed internazionale;

          g) il potenziamento di interventi volti alla diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;

          h) la valutazione di progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale ed internazionale presentati da associazioni e aggregazioni di giovani, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano.

      3. L'Agenzia costituisce il riferimento per tutte le amministrazioni statali, che provvedono al riguardo con la nomina di un proprio rappresentante delegato, interessate alla determinazione di indirizzi, alla programmazione strategica ed alla realizzazione operativa di programmi, progetti ed iniziative nel settore.
      4. L'Agenzia ha funzione di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio

 

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e di monitoraggio nei confronti delle associazioni ed aggregazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative, e può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture qualificati, pubblici e privati, da individuare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici di sevizi.
      5. L'Agenzia è composta da un direttore, da un vice direttore con funzioni di coordinamento interministeriale e da dieci esperti. Il direttore dell'Agenzia ed il vice direttore sono nominati con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tra soggetti in possesso di una comprovata qualificazione professionale.
      6. I dieci esperti di cui al comma 5 sono nominati: cinque dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sentiti i Ministri interessati, e cinque dal Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
      7. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
      9. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Agenzia trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione dettagliata su tutte le attività svolte, integrata da un rapporto del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
      10. Ai componenti dell'Agenzia, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 

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      11. Le spese per le attività dell'Agenzia e quelle sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della quota del 25 per cento riservata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, alle attività dell'Agenzia.

Art. 5.
(Consiglio nazionale dei giovani).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Consiglio nazionale dei giovani (CNG).
      2. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani e svolge, anche in cofinanziamento con soggetti terzi privati o pubblici, i seguenti compiti:

          a) esprime pareri sui contenuti del Piano nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani; l'assunzione del predetto parere è obbligatoria ma non vincolante;

          b) partecipa, con propri delegati, a forum associativi internazionali;

          c) favorisce la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello regionale e locale;

          d) promuove indagini, ricerche, convegni ed altre iniziative di studio, di documentazione e di divulgazione sulla partecipazione e sulla rappresentanza dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali e negli organismi rappresentativi scolastici e universitari, sulle attività delle realtà associative ed aggregate, sulle attività dell'Agenzia ed in generale sull'attuazione della presente legge e su ogni iniziativa di interesse per i giovani promossa da istituzioni pubbliche e private a livello locale, nazionale ed internazionale;

          e) designa propri giovani rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza in materia di politiche giovanili;

 

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          f) entro il termine di un mese dalla richiesta, designa i propri componenti all'interno dell'Agenzia;

          g) nomina propri rappresentanti all'interno di ogni organismo nazionale competente per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

      3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza e l'attivo contributo:

          a) delle associazioni nazionali e delle aggregazioni di giovani, delle associazioni studentesche, delle organizzazioni giovanili di volontariato, delle organizzazioni giovanili di partito, delle associazioni culturali giovanili, delle associazioni ambientaliste giovanili, delle associazioni sportive giovanili, delle associazioni giovanili a carattere religioso e delle associazioni rappresentative delle giovani minoranze etniche, purché presenti attivamente in almeno un quarto delle regioni italiane;

          b) dei coordinamenti delle attività di cui alla lettera a) e delle sezioni nazionali funzionalmente autonome di associazioni e coordinamenti internazionali;

          c) degli organismi rappresentativi dei giovani, istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) dei forum dei giovani delle città metropolitane, ove istituiti;

          e) del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

          f) della Consulta giovani del CNEL;

          g) del coordinamento delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

          h) degli altri organismi rappresentativi dei giovani, costituiti successivamente

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle finalità della medesima.

      4. Qualora costituiti ed attivi da almeno due anni, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), sono ammessi a partecipare alle attività ed alle sedute del CNG, senza diritto di voto. In ogni caso, possono essere ammesse al CNG solo le associazioni, le organizzazioni e le aggregazioni composte a maggioranza assoluta da giovani di età non superiore a trenta anni, il cui statuto o regolamento interno è ispirato a princìpi di democraticità, con carattere di elettività degli eventuali organi dirigenti e con assenza di fini di lucro.
      5. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della percentuale del 5 per cento riservata al medesimo CNG, al sensi del comma 3 dello stesso articolo. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Forme di rappresentanza regionale e programmazione per i giovani).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rappresentanze giovanili sul territorio, definendone i requisiti, le modalità di insediamento ed i poteri, e garantendo altresì a dette rappresentanze, pur nel limite delle proprie attribuzioni, piena autonomia finanziaria e gestionale.
      2. I rappresentanti regionali nel CNG sono indicati dalle rappresentanze di cui al comma 1 ed eletti democraticamente dall'assemblea ovvero nominati, su mandato della stessa assemblea, dai giovani componenti l'ufficio di presidenza.
      3. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai

 

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sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono, d'intesa con la rappresentanza regionale dei giovani, alla programmazione degli interventi finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3. A tale fine le regioni attivano forme di concertazione con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare una percentuale della quota del Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata, per il funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei giovani e delle eventuali strutture costituite a livello locale per le finalità di cui alla presente legge.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 15 marzo di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, e per conoscenza al CNG, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.

Art. 7.
(Funzioni dei comuni).

      1. I comuni, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione, anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3.
      2. I comuni promuovono, altresì, interventi e progetti per i giovani, al fine di favorirne le capacità progettuali e gestionali.
      3. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni, singoli o associati, istituiscono forme di rappresentanza o forum di associazioni ed aggregazioni di giovani, definendone le modalità

 

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per la composizione e per lo svolgimento delle attività e garantendo loro piena autonomia finanziaria e gestionale.

Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano tenuto conto delle relazioni presentate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 9, e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

Art. 9.
(Norme finanziarie).

      1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.